Corte Suprema di Cassazione – sezione lavoro – sentenza n. 15229 del 22 luglio 2016

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 5.11.12 la Corte d’appello di Salerno rigettava per difetto di prova sul quantum il gravame di (ricorrente Omissis), perito assicurativo, contro la sentenza n. 3073/09 con cui il Tribunale della stessa sede aveva respinto la domanda dell’attore intesa ad ottenere dalla Omissis Assicurazioni S.p.A. il pagamento del corrispettivo di 135 perizie preliminari di sinistro ratificate dalla società assicuratrice e poi sfociate in altrettante transazioni fra la società medesima e i danneggiati. Per la cassazione della sentenza ricorre (ricorrente Omissis) affidandosi a due motivi. La Omissis Assicurazioni S.p.A. (già Omissis Assicurazioni S.p.A.) resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione fra le parti, nonché vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione e violazione del d.P.R. n. 963/73 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata, pur ravvisando la prova sull’an debeatur, ha tuttavia respinto la domanda per difetto di prova sul quantum, escludendo di poterlo liquidare d’ufficio in via di pronuncia sull’ingiustificato arricchimento della società, quantunque – in realtà – il ricorrente non avesse alcun motivo di formulare una domanda ex art. 2041 c.c. una volta chiesto il compenso del lavoro autonomo eseguito.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2223 c.c. e 36 Cost. per avere la Corte territoriale omesso la liquidazione del quantum debeatur nonostante che gli artt. 2225 e 2233 c.c. stabiliscano che, in mancanza di pattuizione e di tariffe professionali o di usi, il compenso per il lavoro autonomo vada liquidato dal giudice.

2- Per ragioni di ordine logico va esaminato dapprima il secondo motivo di ricorso, che si rivela fondato. Invero, premesso che nel caso di specie la Corte di merito ha accertato che la Omissis Assicurazioni S.p.A. si è avvalsa dell’opera del ricorrente e che, quindi, ha avuto luogo fra di loro, quanto meno per facta concludentia, un rapporto contrattuale (non bisognevole di forma scritta ad substantiam o ad probationem), deve applicarsi – trattandosi di prestazione non resa da professionista per il quale esista l’obbligo di iscrizione in albi od elenchi – l’art. 2225 c.c. Esso prevede che il corrispettivo della prestazione di lavoro autonomo, se non convenuto dalle parti e non determinabile secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per realizzarlo.

Come questa S.C. ha già avuto modo di statuire (con orientamento cui va data continuità anche nella presente sede), il giudice, indipendentemente da una specifica richiesta dell’attore, a fronte di risultanze processuali carenti sul quantum debeatur e in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, ma deve determinarlo ai sensi dell’art. 2225 c.c. con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo rispetto alla natura, alla quantità e alla qualità delle prestazioni eseguite e al risultato utile conseguito dal committente (cfr. Cass. n. 7510/14; Cass. n. 9829/95; Cass. n. 650/84; Cass. n. 143/74; Cass. n. 352/70).

La sentenza impugnata, non attenutasi a tale principio, va dunque cassata in relazione al secondo motivo di ricorso, il che assorbe la disamina del primo.

3- In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento dei primo e cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, che dovrà limitarsi a liquidare il quantum debeatur secondo i criteri dell’art. 2225 c.c.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17.5.16.

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