Quantificazione delle spese di mantenimento straordinarie necessarie non preventivamente concertate

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In materia di spese di mantenimento straordinarie necessarie nell’interesse dei figli, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge  che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza n. 21726 del 6 settembre 2018

Quantificazione delle spese di mantenimento straordinarie necessarie non preventivamente concertate

Quantificazione delle spese di mantenimento straordinarie necessarie non preventivamente concertate

Il caso 

Un coniuge proponeva ricorso per la cassazione del decreto con il quale la Corte di appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla ex moglie avverso il provvedimento emesso dal Tribunale, previo rigetto del reclamo dal medesimo relativo al rigetto della propria domanda di riduzione del proprio contributo per il mantenimento della prole, aveva disposto un aumento di euro 200 mensili dell’assegno per il mantenimento della figlia, ed aveva confermato la condanna a suo carico del pagamento, a titolo di rimborso, della somma di euro 3.112,99, oltre ad euro 131,75, pari al 50 per cento delle spese mediche documentate.

Il primo motivo di ricorso

Il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione degli artt. 100 e 474 cod. proc. civ., in quanto la ex moglie non aveva interesse a proporre la domanda concernente il pagamento delle spese mediche non rimborsate, in quanto, in relazione a tale aspetto, esisteva già titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale che, fra l’altro, poneva a carico del padre “le spese mediche non corrisposte dal SSN che si rendessero necessarie per i figli, da concordare previamente con la madre, salvo urgenze”, viene ritenuto infondato.

La necessità dell’intervento del giudice per la determinazione del credito.

I giudici di piazza Cavour rilevano, infatti, che la necessità, prevista nella richiamata sentenza del Tribunale, di un accordo fra i genitori circa le spese mediche non riferibili al servizio di assistenza sanitaria implica l’assenza, in detta previsione, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, e, quindi, la necessità di un intervento giudiziale che, a prescindere dall’accordo non raggiunto, verifichi la sussistenza o meno dell’obbligazione.

Il principio di diritto richiamato

Secondo gli Ermellini, invero, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge  che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 16175 del 30 luglio 2015; Cass., 23 febbraio 2017, n. 4753).

In relazione al secondo motivo di ricorso, la Suprema Corte precisa, inoltre che l’elevazione, peraltro di lieve entità, del contributo per il mantenimento della figlia dedita agli studi superiori, con decorrenza dal mese di ottobre del 2015, è stato disposto dalla Corte di appello, tenuto conto della sopravvenienza di nuove circostanze, e, in particolare, in considerazione “dell’incremento di spesa costituito dagli studi universitari intrapresi dalla figlia presso l’Università, per tasse scolastiche, libri, spese di viaggio. E ciò attraverso una motivazione “del tutto congrua”. Da qui il rigetto del ricorso

Una breve riflessione

L’attenzione della Suprema Corte sul tema delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, nella sentenza in rassegna, si focalizza sulla necessità dell’intervento giudiziale in caso di mancata concertazione delle spese straordinarie. Il ricorso al Giudice avverrà, ovviamente, solo in caso di rifiuto da parte del genitore obbligato.

Una volta adito, il Giudice dovrà:

  • verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore e quindi dovrà
  • valutare la commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e
  • verificare la sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori

Una verifica tutt’altro che semplice ove solo si osservi che l’apprezzamento di detti parametri potrebbe non essere adeguatamente valorizzato in un giudizio finalizzato al semplice riconoscimento di spese straordinarie non rimborsate.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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