Perfezionamento della notifica a persona diversa dal destinatario

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Nell’ipotesi di notifica dell’atto, a mezzo di ufficiale giudiziario, al portiere o al vicino (ex art. 139 c.p.c.), e nell’ipotesi di notifica dell’atto, a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario (ex art. 7 della I. n. 890 del 1982, come modificato nel 2007/2008) ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, non è necessario che sia fatta con avviso di ricevimento la raccomandata diretta al destinatario e contenente la notizia della avvenuta notificazione dell’atto alle persone suddette; con la conseguenza che, nella specie, è stata legittimamente dichiarata la contumacia della parte, destinataria di atto di appello ricevuto dal portiere e della raccomandata, senza avviso di ricevimento, contenente la notizia dell’avvenuta consegna al portiere dell’atto.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – sezione terza civile – con sentenza n.10554 del 22 maggio 2015

Perfezionamento della notifica a persona diversa dal destinatario

Perfezionamento della notifica a persona diversa dal destinatario

Il caso

Un danneggiato convenne in giudizio il Comune di Roma e chiese il risarcimento del danno conseguente alla caduta, a causa di una buca, sul marciapiede di una strada cittadina.

Il Giudice di pace di Roma accolse la domanda e condannò al pagamento in solido, di circa euro 3.500,00, il Comune e l’impresa di costruzioni, chiamata quale appaltatrice dei lavori di manutenzione dal Comune; condannò inoltre l’Assicurazione a manlevare l’impresa di costruzioni della predetta somma, escluso l’importo di franchigia.

Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello principale del Comune e di quelli incidentali dell’impresa e dell’assicurazione, nella contumacia della originaria attrice, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda e condannò l’appellata alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.

Avverso la suddetta sentenza, la danneggiata proponeva ricorso per cassazione.

I motivi del ricorso.

Con il primo motivo si deduceva la nullità del processo di appello, e della conseguente sentenza, per essersi svolto nella dichiarata contumacia della danneggiata, nonostante la nullità della notifica alla stessa dell’appello principale del Comune e degli appelli incidentali dell’assicurazione e dell’impresa appaltatrice. In particolare, si sosteneva la nullità della notifica dell’atto di appello, effettuata dal Comune ex art. 139 c.p.c. con ufficiale giudiziario, mediante consegna al portiere, con invio, ai fini dell’avviso della avvenuta notificazione al portiere, di raccomandata senza avviso di ricevimento.

La questione sottoposta all’attenzione della Suprema Corte.

La questione all’attenzione della Corte è “se, ai fini del perfezionamento rispetto al destinatario della notifica dell’atto (ex art. 139 c.p.c. e ex art. 7 della I. n. 890 del 1982), avvenuta nelle mani del portiere che, ai sensi dello stesse norme, rilascia ricevuta, sia necessario (come sostiene la ricorrente) o meno, che la raccomandata contenente l’avviso della avvenuta notificazione al portiere, sia stata fatta con avviso di ricevimento e, quindi, rispetto alla specie, se sia necessaria, o meno, la produzione dell’avviso di ricevimento con conseguenze sulla legittimità della dichiarazione di contumacia del destinatario”.

La soluzione data dalla Suprema Corte.

Per gli Ermellini, è oramai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, la mancata spedizione dell’avviso, sia che si tratti di applicazione dell’art. 139 cit. che di applicazione dell’art. 7 cit. dopo la novella del 2008, costituisce non una mera irregolarità ma una nullità. Con la conseguenza che, fermi gli effetti della notifica per il notificante, la mancata spedizione dell’avviso rende nulla la notifica per il destinatario dello stesso (Cass. n. 17915 del 2008; n. 1366 del 2010, n. 21725 del 2012; n. 6345 del 2013;).

Tanto premesso, nel disciplinare la notifica al destinatario dell’avviso di avvenuta notificazione dell’atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, e ciò sia per la notifica mediante ufficiale giudiziario (art. 139, quarto comma, c.p.c.) che per la notifica a mezzo posta (art. 7, u.c. I. n. 890 del 1982, aggiunto dall’art. 36, comma 2 quater, d.l. n. 248 del 2007, conv. nella I. n. 31 del 2008), ritenendo, quindi, che nel caso di consegna dell’atto a portiere o vicini (art. 139 cit.) e di consegna dell’atto, con previsione più ampia, a persona diversa del destinatario (art. 7 cit.), la notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione debba essere fornita con la sola raccomandata.

Per i giudici di Piazza Cavour, infatti, il legislatore ha richiesto espressamente l’avviso di ricevimento quando si tratti della notifica a mezzo posta dell’atto e non della comunicazione della notizia che la notificazione dell’atto è stata effettuata ad altra persona.

Quando è richiesto l’avviso di ricevimento.

E’ richiesto l’avviso di ricevimento: per la notifica dell’atto a mezzo ufficiale postale, fatta al destinatario, a persona di famiglia, al portiere (art. 7 cit. commi da 1 a 5); per la notifica a mezzo posta effettuata dall’ufficiale giudiziario (art. 149 c.p.c.); per la notifica dell’atto all’estero (art. 142 c.p.c.), secondo l’interpretazione della giurisprudenza, a specificazione del richiamo nella norma della sola raccomandata (Cass. n. 12834 del 2003).

L’unica eccezione.

Eccezionalmente, il legislatore ha richiesto l’avviso di ricevimento anche quando non si tratti della notifica dell’atto ma della notizia da comunicare al destinatario, e ciò accade nell’ipotesi disciplinata dall’art. 140 c.p.c., rispetto alla notifica dell’atto fatta dall’ufficiale giudiziario nel caso di impossibilità della notifica per irreperibilità, incapacità, rifiuto delle persone legittimate a ricevere, dovendosi in tal caso depositare l’atto notificando presso il Comune e, tra l’altro, dare notizia dell’avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento. E’ pure l’ipotesi analoga disciplinata dall’art. 8, secondo comma, della I. 890 del 1982, come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. nella I. n. 8′ del 2005, rispetto alla notifica fatta a mezzo posta, nel caso di impossibilità di effettuare la stessa per temporanea assenza, dovendosi in tal caso depositare l’atto notificando presso l’ufficio postale dando notizia al destinatario dell’avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n.3 del 2010).

E’ opportuno mettere in evidenza che, dopo l’intervento della Corte costituzionale che ha riguardato l’art. 140 c.p.c. (sent. n. 3 del 2010), in entrambi i casi, la notificazione si ha per eseguita per il destinatario decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della notizia di avvenuto deposito o dalla data di ritiro del piego, se anteriore.

Il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione.

Nell’ipotesi di notifica dell’atto, a mezzo di ufficiale giudiziario, al portiere o al vicino (ex art. 139 c.p.c.), e nell’ipotesi di notifica dell’atto, a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario (ex art. 7 della I. n. 890 del 1982, come modificato nel 2007/2008) ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, non è necessario che sia fatta con avviso di ricevimento la raccomandata diretta al destinatario e contenente la notizia della avvenuta notificazione dell’atto alle persone suddette; con la conseguenza che, nella specie, è stata legittimamente dichiarata la contumacia della parte, destinataria di atto di appello ricevuto dal portiere e della raccomandata, senza avviso di ricevimento, contenente la notizia dell’avvenuta consegna al portiere dell’atto”.

Da qui il rigetto del ricorso.

Una breve riflessione

La sentenza richiamata riveste indubbio interesse poiché, nella prassi, è davvero frequente che una notifica venga effettuata a persona diversa dal quella a cui era diretta.

La tematica affrontata dalla sentenza non riguarda la notifica dell’atto diretto al destinatario (nel quale caso non vi è dubbio che, se effettuato a mezzo posta, debba essere corredata dall’avviso di ricevimento) quanto invece le modalità di “trasmissione” dell’avviso al destinatario che la notifica è stata consegnata a persone diverse (dal destinatario stesso).

E la soluzione adottata dalla Corte di legittimità riposa e sul dato letterale delle norme e su ragioni di ordine logico.

Come si è avuto modo di vedere, quando il legislatore ha voluto l’avviso di ricevimento, lo ha espressamente stabilito. Dal che se ne desume che, ove il legislatore non l’ha previsto, esso non debba ritenersi necessario.

Le considerazioni di carattere logico sono ancora più interessanti o, comunque, forniscono la ratio legis che sta alla base della diversa previsione: ove fosse stata prevista la necessità dell’avviso di ricevimento, in caso di mancata ricezione personale dell’avviso, si riaprirebbe astrattamente l’applicabilità delle norme previste per la notificazione a mezzo posta, procedendo all’infinito verso la ricerca della effettività della ricezione. E ciò in quanto, nei casi eccezionali in cui è richiesto l’avviso di ricevimento nonostante si tratti solo di dare notizia e non di notificare l’atto, il sistema prevede una disposizione di “chiusura”, che consente di considerare per eseguita la notificazione (dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, se non ritirato il plico). Norma di chiusura che non è invece prevista nell’ipotesi oggetto di esame.

Ciononostante, nel sistema delle notificazioni così come delineato, rimane un tallone di Achille: manca la prova che l’avviso (diretto al destinatario e contenente la comunicazione che la notifica è stata consegnata a persone diverse) sia stato in effetti consegnato e, soprattutto, nel caso di mancata consegna, se questa sia imputabile al destinatario.

Evidentemente, il legislatore presume che il destinatario si trovi realmente nel luogo dove è stata fatto l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario (o del portalettere nel caso di notificazione a mezzo posta), ma potrebbe accadere che, per un qualsiasi motivo non imputabile al destinatario, il plico raccomandato contenente l’avviso non pervenga nella sfera di disponibilità del destinatario.

Si sarebbe potuto prevedere una attestazione, da parte del notificante, che l’atto (contenente l’avviso) non sia stato restituito al mittente per una ragione diversa dalla compiuta giacenza.

E’ pur vero che il procedimento di notificazione debba concludersi in tempi determinati, ma il legislatore avrebbe potuto prevedere anche per tale ipotesi una “norma di chiusura” e stabilire, ad esempio, che la notifica si consideri perfezionata anche se l’avviso venga ricevuto da persona diversa dal destinatario.

Del resto, la previsione dell’avviso di ricevimento sembra più rispondente a questioni di certezza dei rapporti ed è chiaro che, pur a fronte del dato letterale della norma, un intervento interpretativo più “attento” e sensibile alle esigenze di conoscibilità dell’atto da parte destinatario avrebbe potuto prevedere maggiori garanzie in favore di quest’ultimo, senza comunque appesantire o rendere più difficoltoso il perfezionamento, entro tempi prestabiliti, del procedimento notificatorio.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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