Corte Suprema di Cassazione – sezione feriale penale – sentenza n. 37401 del 30 agosto 2016

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RITENUTO IN FATTO

  1. (imputato Omissis) veniva citato a comparire avanti al Tribunale di Roma, in composizione monocratica, per rispondere di vari delitti aggravati e continuati di appropriazione indebita, truffa e falso in scrittura privata. Costituitesi parti civili le persone offese (persone offese Omissis), all’esito dell’istruttoria dibattimentale, il Tribunale, con sentenza in data 03 dicembre 2012, nell’assolvere il (imputato Omissis) dal reato di appropriazione indebita di cui al capo b) per insussistenza del fatto, affermava la penale responsabilità dello stesso in ordine a tutti gli altri reati a lui ascritti e, per l’effetto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza nonché del vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, con i benefici di legge, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata con assegnazione di provvisionali a favore di ciascuna parte civile.
  2. A seguito di proposta impugnazione, la Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 23 settembre 2014, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato sub C) perché estinto per prescrizione, confermando le relative statuizioni civilistiche e riduceva la pena per le residue imputazioni ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado.
  3. Avverso detta sentenza, nell’interesse di (imputato Omissis) viene proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: -vizio di motivazione per illogicità degli assunti svolti e per mancata assunzione di una prova decisiva relativa alla testimonianza di tale (testimone Omissis), tecnico informatico rumeno (primo motivo); -vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate circostanze aggravanti (secondo motivo); -vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle provvisionali immediatamente esecutive a favore delle parti civili (terzo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
  2. In esordio alla trattazione dei motivi di ricorso, va doverosamente premesso che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non “manifestamente illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente “incompatibile” con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell’affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l’esistenza di “atti del processo” non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l’atto processuale cui intende far riferimento, l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell’esistenza effettiva dell’atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione). Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente “contrastanti” con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E’, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della “resistenza” logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, “mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano” (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
  3. Fermo quanto precede, sempre con riferimento al primo motivo di doglianza – come si è visto assolutamente generico nella deduzione di premessa circa l’esistenza di un’illogica motivazione – rileva il Collegio come anche in relazione alla specifica contestazione di mancata assunzione di un teste decisivo, la Corte territoriale abbia reso ampia e giustificata motivazione in punto non decisività e sostanziale irrilevanza, assumendo come “la documentazione bancaria prodotta in atti lasci(a) trasparire … soltanto ammanchi per non più di qualche migliaia di euro plausibilmente riconducibili a tale tecnico (ndr., Omissis), ammanchi comunque senza alcun comprovato collegamento con le vicende oggetto d’imputazione”.
  4. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Invero, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora – come nella fattispecie – non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
  5. Infine, anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina ed altri, Rv. 230105), la pronuncia circa l’assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell’ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento.
  6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 2.000,00; il ricorrente va altresì condannato al rimborso delle spese sostenute dalle costituite parti civili che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 per la parte difesa dall’avv. (Omissis) ed in complessivi euro 2.940,00 per le parti difese dall’avv. (Omissis), oltre, per tutte le parti civili, accessori come per legge (rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende nonché al rimborso delle spese sostenute dalle costituite parti civili che liquida in complessivi euro 2.500,00 per la parte difesa dall’avv. (Omissis) ed in complessivi euro 2.940,00 per le parti difese dall’avv. (Omissis), oltre, per tutte le parti civili, accessori come per legge.

Così deciso il 30/08/2016.

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