La sospensione dei termini feriali nei procedimenti incidentali relativi a misure cautelari reali

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La deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, fatta dall’art. 2, comma secondo, legge 7 ottobre 1969, n. 742, riguarda anche le procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali.

Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione – terza sezione penale – con sentenza n. 6797 del 16 dicembre 2015, depositata il 22 febbraio 2016

La sospensione dei termini feriali nei procedimenti incidentali relativi a misure cautelari reali

La sospensione dei termini feriali nei procedimenti incidentali relativi a misure cautelari reali

Il caso

Il GIP presso il Tribunale di Macerata disponeva un sequestro preventivo ex artt. 1, comma 143, L. n. 244/07 e 321 comma 2° c.p.p. nei confronti di un imputato. Su istanza del medesimo, il Tribunale della stessa città dichiarava l’inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza impugnata. Il giudice del riesame affermava che, nella specie, si procedeva per una contestazione inserita nell’ambito di un procedimento di criminalità organizzata e che, non operando la sospensione dei termini, risultava trascorso il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Trattandosi di un termine perentorio e non prorogabile, ne sarebbe derivata l’inefficacia della misura, non essendo la stessa intervenuta nel termine prescritto.

Da qui il ricorso per cassazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata che ha denunciato violazione dell’art. 606 comma 10  lett. e) c.p.p.

I motivi del ricorso

Il ricorrente assume l’erronea applicazione degli artt. 309 comma 10° c.p.p. e 240 bis disp. att. c.p.p. e 2 legge n. 742/69 da parte dell’ordinanza impugnata, giacché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi sarebbe stata alcuna rinunzia alla sospensione dei termini, né esplicita, né implicita, non rilevando il fatto dell’avvenuta presentazione dell’impugnazione.

Pertanto, non essendo intervenuta alcuna rinuncia, sarebbe stato violato il disposto dell’art. 240 bis disp. att. c.p.p., concretandosi in tal modo l’erronea applicazione dell’art. 309 comma 10 ° c.p.p.

La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Gli Ermellini ricordano che come da loro statuito (Cass. Sez. U, n. 37501 del 15/07/2010, Donadio, Rv. 247993), non vi sono elementi, né testuali né logici, per escludere dal regime della non operatività della sospensione feriale in procedimenti di criminalità organizzata le procedure incidentali in materia di misure cautelari reali. Il contrario orientamento risulta essere stato fuorviato da una impropria commistione tra il dettato dei due commi iniziali dell’art. 2 della legge n. 742 del 1969, dando rilievo, il primo, alla volontà dell’imputato in stato di custodia cautelare (con esclusione di ogni considerazione di misure personali non custodiali) di rinunciare alla moratoria feriale, e, il secondo, al dato oggettivo dell’avere il procedimento ad oggetto reati di criminalità organizzata.

Il tema è stato diffusamente trattato – proseguono i giudici di legittimità – in tre sentenze, di analogo contenuto argomentativo, della Prima sezione penale (3 febbraio 2010, Briguori, 3 febbraio 2010, Coccia e 2 marzo 2010, Nicoletti), in cui si è correttamente fatto leva sulla chiara lettera del comma secondo dell’art. 2, per la quale “la sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”, e si è richiamata la giurisprudenza delle Sezioni unite che, come visto, ha più volte ribadito che con la locuzione “termini delle indagini preliminari” di cui al comma primo del medesimo art. 2 debbono ritenersi annoverati tutti i termini procedurali in materia penale ivi compresi, quindi, quelli inerenti i procedimenti incidentali concernenti l’impugnazione di provvedimenti in tema di misure cautelari.

Le Sezioni Unite

La Suprema Corte, richiamandosi a quanto stabilito dalle Sezioni Unite, precisa poi che se la scelta legislativa della non operatività della moratoria dei termini feriali nei procedimenti interessanti la delinquenza organizzata deriva dalla esigenza di evitare che il decorso dei termini procedurali delle indagini preliminari subisca pause o decelerazioni potenzialmente pregiudizievoli all’attività inquirente, non si vede perché tale esigenza non dovrebbe assistere i procedimenti di impugnazione in materia di sequestri, i quali, al pari di quelli riguardanti misure personali, appaiono comunque connessi all’attività di indagine e funzionali alla esigenza di una risposta il più possibile rapida alle condotte delittuose della criminalità organizzata, a livello sia di prevenzione sia di repressione.

Il principio di diritto

In conclusione la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto: “La deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, fatta dall’art. 2, comma secondo, legge 7 ottobre 1969, n. 742, riguarda anche le procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali”.

Una breve riflessione

In effetti, quanto enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza in rassegna appare in linea con il solco tracciato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e dalle sezioni unite pure ivi richiamate.

In buona sostanza, viene ribadito che non può operarsi alcuna differenziazione tra misure cautelari personali e misure cautelari reali. Ciò che rileva è che trattasi, in entrambi i casi, di procedimenti per reati di criminalità organizzata e che, inoltre, la deroga si applica, comunque, ai procedimenti incidentali aventi ad oggetto, per l’appunto, misure cautelari reali (o personali).

In conclusione, non è pertinente il richiamo all’articolo 240-bis disp. att. c.p.p. effettuato, nella specie, dal ricorrente Procuratore della Repubblica, dovendosi, per contro, fare leva sulla chiara lettera del comma secondo dell’art. 2 della legge 7 ottobre 1969 n.742 a mente del quale “la sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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