Sigla e sottoscrizione: due concetti equipollenti

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In ambito giuridico, sigla e sottoscrizione sono due concetti equipollenti.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione – quinta sezione civile – con sentenza n.8675 del 29 aprile 2015.

Sigla e sottoscrizione: due concetti equipollenti

Sigla e sottoscrizione: due concetti equipollenti

Il caso.

Un contribuente impugnava una cartella esattoriale dapprima innanzi la Commissione Tributaria Provinciale e, successivamente, innanzi la Commissione Tributaria Regionale.

Entrambe davano torto al contribuente. Questi si duoleva, in particolare, del fatto che la notifica della cartella, avvenuta a mezzo posta, recava la sigla dell’agente notificante e non la sua sottoscrizione.

Da qui il ricorso per cassazione.

Per la Suprema Corte, l’assunto di parte ricorrente è che sigla, nel senso di firma non per esteso, e sottoscrizione costituiscano concetti differenti. Di contro – per la Suprema Corte – deve riconoscersi che il concetto di sottoscrizione è comprensivo di quello di sigla.

Il principio di diritto

I giudici di legittimità ricordano che “ai fini della validità della notificazione a mezzo posta la leggibilità o meno della firma (o sigla) dell’agente postale sull’avviso di ricevimento è di per sé irrilevante, essendo privo di importanza giuridica che le formalità previste dalla legge siano eseguite da un particolare agente postale piuttosto che da un altro agente postale. La non identificabilità in questione può assumere una rilevanza meramente indiretta solo quando venga eccepita per suffragare la contestazione della qualità di agente postale del soggetto che ha firmato in base all’ovvia considerazione che la possibilità di identificare detto soggetto renderebbe ben più facile accertare con certezza se rivestiva la qualità in questione (tenendo peraltro presente che l’ espletamento in concreto delle funzioni di agente postale autorizza a presumere la sussistenza di tale qualifica e che pertanto è il soggetto che la contesta ad avere l’onere di provare il suo assunto)” (Cass. 22 settembre 1997, n. 2327; conforme Cass. 25 febbraio 2004, n. 3737).

E’ stato più in generale affermato da Cass. 20 settembre 2004, n. 18878 che il difetto di leggibilità della sigla apposta in calce ad un documento, il quale però rechi l’indicazione della qualifica del funzionario competente ad emanarlo, non comporta la nullità del documento in questione, giacché, rimanendo, in tal caso, comunque consentita la possibilità dell’identificazione del soggetto indicato come autore dell’atto e l’individuazione della provenienza dall’organo cui è attribuita la competenza, tale sigla deve considerarsi equipollente alla firma per esteso.

Da qui il rigetto del ricorso in quanto è errato il principio, affermato dalla ricorrente, della necessità dell’identificabilità dell’autore della sigla ai fini della validità della notifica.

Una breve riflessione

Il principio ribadito dalla Suprema Corte è in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale elaborato sulla specifica questione. Orientamento esistente anche in materia penale (ex multis, Cass. pen. –sez. V – n.38722 del 2010) e segnatamente a proposito della sottoscrizione dell’atto di appello.

Del resto, sigla e firma sono due concetti ontologicamente diversi, se vogliamo, ma a volte è difficile individuarne un netto confine.

Anche una sottoscrizione non leggibile potrebbe essere intesa alla stregua di una sigla. E, ancora di più, una sottoscrizione leggibile per chi la appone potrebbe essere ritenuta non leggibile per chi la legge.

In mancanza di una regola juris universalmente accettata, verrebbe meno la stessa certezza del diritto.

Ciò che si vuole garantire, con il principio espresso e ribadito dalla Suprema Corte, è la riferibilità della sigla al suo autore.

Nel caso oggetto della sentenza in esame, difatti, è davvero ininfluente che il soggetto notificatore sia un agente postale piuttosto che un altro. Ciò che conta è che l’atto sia riferibile a quell’ufficio.

E, per la verità, per il soggetto che riceve la notifica e che metta in dubbio la qualità del soggetto che abbia apposto la sigla non risulterà difficile fare una verifica sulla esistenza della notifica presso l’Ufficio Postale.

Una volta accertato che quella notifica risulta regolarmente in carico all’ufficio postale, o meglio, risulta regolarmente essere effettuata dall’ufficio postale, risulta davvero irrilevante che la sua validità resti condizionata dalla individuazione nominativa dell’agente che ha materialmente apposto la sottoscrizione.

La regola vale, ovviamente, anche per tutti gli atti giudiziari in cui accade spesso che cancellieri, avvocati e magistrati appongano una sigla al posto della sottoscrizione.

Possiamo pertanto concludere che, nel campo del diritto, sigla e sottoscrizione siano termini in un certo senso equipollenti. Ovviamente, la sigla può assolvere alla funzione propria della sottoscrizione a condizione che dall’atto essa risulti riferibile al suo autore.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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