Perdita di efficacia della misura cautelare e decorrenza del termine per il deposito della motivazione della ordinanza del Tribunale del riesame

«Ai sensi del novellato art. 309/10 cod. proc. pen., la motivazione del tribunale dev’essere depositata in cancelleria entro trenta o quarantacinque giorni “dalla decisione” per tale dovendosi intendere la data continua a leggere →

Il ricorso per cassazione avverso il riesame delle misure cautelari reali

In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. continua a leggere →