Certificati medici e privacy: no alle informazioni sulla salute nelle attestazioni dell’Ospedale.

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Certificati medici e privacy: qualunque indicazione che possa far risalire allo stato di salute dell’interessato viola la riservatezza.

Lo ha stabilito il Garante della privacy con la newsletter 398 del 9 febbraio 2015.

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Cosa non deve contenere una certificazione sanitaria

In particolare il Garante ha stabilito che “nelle certificazioni rilasciate ai pazienti o ai loro accompagnatori per attestare la presenza in ospedale e giustificare ad es. l’assenza dal lavoro, non devono essere riportate indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione,  il timbro con la specializzazione del sanitario, o comunque informazioni che possano far risalire allo stato di salute”.

Il caso.

La direttiva fornita dal Garante giunge in esito all’istruttoria avviata dal Garante privacy a seguito della segnalazione di un paziente, il quale lamentava una violazione della privacy a causa dalla presenza di informazioni sulla salute nelle certificazioni rilasciate da un policlinico.

Rileva il Garante che “a differenza di quanto accaduto in altre strutture sanitarie in cui gli era stata  rilasciata una attestazione di carattere generico, in quella del policlinico era indicato il reparto – dal quale si poteva evincere la patologia sofferta – e il timbro con la specializzazione  dell’operatore sanitario”.

Nella specie, a seguito dell’intervento del Garante il direttore sanitario dell’azienda ospedaliera ha immediatamente inviato a tutto il personale sanitario una nuova modulistica – priva dell’indicazione del reparto ove si è recato il paziente- e precise raccomandazioni per mettersi in regola con le disposizioni dettate dal Garante.

Non si tratta di una disposizione innovativa in quanto sull’argomento, già dal 2005, l’Autorità aveva adottato un provvedimento generale [doc. web n. 1191411] in cui ha prescritto l’adozione di specifiche procedure per prevenire la conoscenza, da parte di estranei,  dello stato di salute di un paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l’indicazione della struttura o del reparto in cui è stato visitato o ricoverato.

Ora, alla luce della newsletter 398 del 2015 tali cautele devono essere osservate anche nella stesura delle certificazioni richieste per fini amministrative (ad es. per giustificare un’assenza dal lavoro o l’impossibilità di partecipare ad un concorso.

Una breve notazione.

La raccomandazione del Garante arriva puntuale e precisa, ma poco pratica in tutte quelle situazioni in cui il soggetto destinatario della certificazione deve effettuare una valutazione sulla gravità o serietà della patologia.

Ci si riferisce, in particolare, alle ipotesi di “giustificazione” di assenza da un processo dell’imputato o del testimone.

Il giudice deve valutare la legittimità dell’impedimento e, per fare ciò, deve valutare proprio la gravità della patologia che ne ha impedito la comparizione in udienza.

Tanto per citare un esempio, secondo Cassazione penale    sez. III – 17/06/2014 n. 27684 “La necessità dell’imputato di sottoporsi ad un accertamento medico non costituisce legittimo ed assoluto impedimento a partecipare al processo quando detto accertamento sia certificato come indifferibile a causa delle sigenze organizzative della struttura sanitaria presso cui deve essere eseguito e non in ragione delle specifiche ed impellenti condizioni di salute dell’imputato medesimo”.

Orbene, come può il giudice, in un’ipotesi del genere valutare la legittimità dell’impedimento se non può conoscere le specifiche ed impellenti condizioni di salute dell’imputato?

Nella motivazione si legge “dall’esame degli atti risulta …che la prescrizione degli esami da effettuare (ecocardiogramma color doppler, elettrocardiogramma e eco color doppler dei tronchi sovraortici) non reca alcuna diagnosi ed è disposta, come espressamente indicato, per “uso medico legale”.

Dunque, in definitiva, il giudice ha rigettato l’istanza di rinvio per mancanza di diagnosi. Il Garante impone che la diagnosi non sia indicata. Un gap che andrebbe colmato attraverso una disposizione mirata alle certificazioni medica da rilasciare in favore degli organi giudiziari.

Puoi collegarti al sito del Garante della privacy cliccando qui.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

 

 

 

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