La pronuncia di assoluzione nel merito in presenza di una causa estintiva del reato

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In presenza di una causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una ‘constatazione’, che a un atto di ‘apprezzamento’ e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. E invero il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma dell’art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato. Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui ‘positivamente’ deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione – sezione quarta penale – con sentenza n. 45891 del 15 ottobre 2015

La pronuncia di assoluzione nel merito in presenza di una causa estintiva del reato

La pronuncia di assoluzione nel merito in presenza di una causa estintiva del reato

Il caso

Con sentenza 13.11.2014 la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza resa in data 14.3.2012 dal Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Castelvetrano, di condanna di un imputato alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed € 5.000,00 di multa per il reato di detenzione a fini di spaccio di modiche quantità di sostanze stupefacenti tipo marjuana e cocaina, rideterminava la pena inflitta in mesi nove di reclusione ed € 2.000,00 di multa, ai sensi del nuovo testo dell’art.73, V comma, DPR n.309/90 come modificato dalla legge n.79 del 2014.

Il ricorso per cassazione dell’imputato

Propone ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, prospettando i seguenti motivi: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza risultante dal testo del medesimo provvedimento impugnato, violazione di legge ex art.606 comma 1 lett.b) ed e), inosservanza ed erronea applicazione dell’art.159 c.p., avendo la Corte territoriale omesso di considerare le osservazioni difensive circa la insussistenza di inequivoca prova della destinazione a cessione della sostanza stupefacente detenuta dall’Arrigo, rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche senza alcuna motivazione e comunque con una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, ed infine escluso la prescrizione del reato in base ad un erroneo calcolo dei periodi di sospensione.

Il reato è prescritto

Preliminarmente, osserva il collegio come il reato per il quale l’imputato è stato tratto a giudizio deve ritenersi prescritto, trattandosi di un’ipotesi di cessione continuata di modica quantità di sostanza stupefacente commesso 1’11.11.2004. Considerati i periodi di sospensione del corso della prescrizione, l’evento estintivo si è perfezionato fin dal 18.7.2014, prima della pronuncia della Corte territoriale.

La pronuncia di assoluzione nel merito in presenza di una causa estintiva del reato

Al riguardo – sostengono gli Ermellini – ritenuto che l’odierno ricorso avanzato dall’imputato non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d’inammissibilità di altra natura, occorre sottolineare, in conformità all’insegnamento ripetutamente impartito dalla Corte di legittimità come, in presenza di una causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una ‘constatazione’, che a un atto di ‘apprezzamento’ e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., n. 35490/2009, Rv. 244274).

E invero il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma dell’art. 129 c.p.p., – proseguono i giudici di piazza Cavour – presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275).

Concludono gli Ermellini affermando che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui ‘positivamente’ deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263).  Da qui l’annullamento della sentenza impugnata per prescrizione.

Una breve riflessione

La sentenza in rassegna affronta  e risolve un problema che si presenta ogni qualvolta, al momento della pronuncia, sono stati superati i termini di prescrizione.

Il problema che si pone è se (e quando) il giudice, a fronte di una causa estintiva, debba pronunziare assoluzione nel merito dell’imputato.

L’articolo 129 del codice di procedura penale, al secondo comma, stabilisce che “quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta”.

La Suprema Corte chiarisce cosa deve intendersi per “evidente”: la nozione di “evidente” presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato.

Principio chiaro ma che si ritorce contro l’imputato estraneo ai fatti il quale meritava una sentenza di assoluzione.

La nozione di “evidenza” elaborata dalla Suprema Corte sta a significare, in altri termini, che una sentenza di prescrizione potrebbe intervenire anche su un materiale probatorio che, ove il reato non fosse prescritto, avrebbe condotto alla assoluzione nel merito dell’imputato.

Vero è che l’imputato può rinunziare alla prescrizione e chiedere di essere giudicato nel merito, ma è altrettanto vero che egli non può effettuare tale rinunzia prima del maturarsi della prescrizione (Cass. sez. VI – 21 gennaio 1999 rv. 213472 Mignon). D’altronde, vi sono delle ipotesi in cui non è chiaro se, al momento della pronuncia, sia già decorso il termine prescrizionale (ad esempio per incertezza in ordine alla estensione di periodi di sospensione, ecc). Ed in tali ipotesi, l’imputato non sa se deve o se può rinunziare alla prescrizione.

Del resto, considerate le lungaggini giudiziarie, l’istituto della prescrizione, finalizzato al favor rei, viene a penalizzare, in siffatto modo, l’imputato “innocente” il quale, non avendo potuto esercitare la facoltà di rinunzia alla prescrizione (perché ad esempio convinto che il relativo termine non fosse ancora decorso), si ritrova innanzi ad una sentenza di prescrizione.

Pretendere che l’imputato, per vincere la declaratoria di prescrizione, debba provare qualcosa in più rispetto agli elementi che sarebbero sufficienti per una assoluzione del merito appare ancor di più una forzatura del sistema, soprattutto nelle ipotesi in cui la pronunzia intervenga all’esito della istruttoria dibattimentale.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

 

 

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