Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e irregolarità della notifica

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Ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (prevista dall’art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità o della nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione; pertanto, la mera circostanza della nullità della notifica del decreto ingiuntivo a militare di leva, in violazione dell’art. 146 cod. proc. civ., non è sufficiente a fondare l’ammissibilità di detta opposizione tardiva, ove non si alleghino tempestivamente e non si provino circostanze specifiche che, in relazione alle concrete modalità di espletamento del servizio, abbiano reso impossibile al militare mantenere contatti con il suo luogo di residenza abituale ed i suoi congiunti ivi rimasti e di prendere cognizione dell’atto per reagirvi adeguatamente.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – sezione sesta civile – con ordinanza n. 6518 del 4 aprile 2016

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e irregolarità della notifica

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e irregolarità della notifica

Il caso 

Un soggetto ingiunto in monitorio ricorre, affidandosi ad un unitario complesso motivo, per la cassazione della sentenza con cui è stato rigettato il suo appello avverso la sentenza del tribunale di declaratoria di inammissibilità dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo nei suoi confronti conseguito da un creditore.

I motivi di ricorso

Il ricorrente si duole di “violazione artt. 115 – 116 – 650 c.p.c. nonché degli artt. 2697 – 2727 – 2728 e ss. del c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c. n. 3 e 4”, perché la corte di merito avrebbe erroneamente omesso di qualificare – con riferimento all’opposizione tardiva proposta ex art. 650 cod. proc. civ. nel dicembre 2001 da esso ricorrente – la condizione del ricorrente, che all’epoca prestava servizio militare, come ostativa alla proposizione di tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, a tal fine quello stato integrando una presunzione assoluta o non avendolo la corte di merito valutato come circostanza da cui inferire l’impossibilità della tempestiva reazione.

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e irregolarità o nullità della notificazione.

Ricorda la Suprema Corte che ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (prevista dall’art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità o della nullità della notificazione dei provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (tra le tante; Cass. 14 maggio 2013, n. 11550; Cass. 21 giugno 2012, n. 10386; Cass. 28 settembre 2007, n. 20391; Cass. 15 luglio 2003, n. 11066). Nessuna presunzione assoluta è quindi prevista e allora occorre una allegazione precisa ed una dimostrazione puntuale dei fatti in cui l’impossibilità si sarebbe concretata.

Secondo gli Ermellini, le argomentazioni in fatto e in diritto della corte di appello si sottraggono a censura e, soprattutto, le contestazioni del ricorrente non sono idonee a superare l’orientamento sopra ricordato, anche ai sensi dell’art. 360-bis, co. 1, n. 1, cod. proc. civ.

Il semplice servizio di leva non comporta l’interruzione dei contatti del militare con il mondo esterno.

Difatti – proseguono gli Ermellini – correttamente va escluso, da un lato, che il semplice espletamento del servizio di leva comporti l’interruzione dei collegamenti del militare con il mondo esterno e nella specie con la madre, che aveva ricevuto la comunicazione, nonché, dall’altro lato, che quel servizio impedisca l’esercizio del diritto di difesa, per l’ampiezza del termine previsto per l’opposizione: entrambi apprezzamenti di fatto che sfuggono, in via dirimente per la loro linearità logica ed assenza di qualunque vizio giuridico, a censura in questa sede di legittimità.

Cosa avrebbe dovuto fare l’opponente.

Rilevano i giudici di piazza Cavour che non vengono neanche indicate circostanze in base alle quali, per la peculiarità del servizio svolto nella pendenza del termine di impugnazione, almeno da allegare ai giudici del merito e poi da provare rigorosamente, sarebbe stato il ricorrente impossibilitato a prendere cognizione dell’atto notificatogli – mantenendo significativi contatti con i familiari che erano rimasti nel luogo di sua abituale residenza ed uno dei quali aveva ricevuto la notificazione dell’atto stesso – ed a reagirvi adeguatamente o tempestivamente.

Il relatore propone, dunque, al Collegio l’applicazione del seguente

principio di diritto:

“Ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (prevista dall’art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità o della nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione; pertanto, la mera circostanza della nullità della notifica del decreto ingiuntivo a militare di leva, in violazione dell’art. 146 cod. proc. civ., non è sufficiente a fondare l’ammissibilità di detta opposizione tardiva, ove non si alleghino tempestivamente e non si provino circostanze specifiche che, in relazione alle concrete modalità di espletamento del servizio, abbiano reso impossibile al militare mantenere contatti con il suo luogo di residenza abituale ed i suoi congiunti ivi rimasti e di prendere cognizione dell’atto per reagirvi adeguatamente”. Da qui il rigetto del ricorso.

Una breve riflessione

La sentenza in rassegna costituisce motivo di riflessione in quanto evidenzia come la semplice irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, al pari della nullità della sua notificazione, non siano per ciò solo sufficienti a legittimare la proposizione di una opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.

In effetti, l’interpretazione della Suprema Corte è aderente al dato letterale della norma, la quale legittima alla proposizione dell’opposizione solo chi  prova di non aver avuto conoscenza dell’atto per irregolarità della notifica o per causo fortuito o forza maggiore.

Dunque, nel caso di irregolarità (o nullità) della notificazione, essa costituisce solo uno dei presupposti che devono coesistere con la prova (che deve essere fornita dall’ingiunto) di non aver avuto tempestiva conoscenza dell’atto.

L’interpretazione offerta dalla Suprema Corte, peraltro in linea con i precedenti arresti giurisprudenziali, tiene anche conto che, in effetti, soprattutto nei tempi moderni, il militare in servizio di levo non è “isolato” dal resto del mondo. Viene in rilievo, dunque, la esigenza di evitare ogni forma di abuso del diritto e, soprattutto, tutelare l’affidamento dei terzi che potrebbero non sapere, a fronte di una notifica ricevuta da un parente, che il destinatario si trovi in servizio di leva.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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