Opposizione alla richiesta di archiviazione e vaglio di ammissibilità

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Ai fini dell’apprezzamento sull’ammissibilità dell’opposizione il giudice deve tenere conto della pertinenza (cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e della rilevanza degli elementi di indagine proposti (cioè l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari) senza però poter effettuare valutazioni anticipate di merito ovvero prognosi di fondatezza o meno di tali elementi di indagine.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione – sezione quinta penale – con sentenza n. 43647 del 21 settembre 2017

Il caso.

Opposizione alla richiesta di archiviazione e vaglio di ammissibilità

Opposizione alla richiesta di archiviazione e vaglio di ammissibilità

Il Giudice per le indagini preliminari, con decreto emesso de plano, aveva disposto, su richiesta del Pubblico Ministero, l’archiviazione di un procedimento relativo ai reati di cui agli artt. 621, 622 e 623 cod. pen., instaurato contro ignoti, per mancata identificazione dei responsabili e per l’inutilità di ulteriori indagini.

L’opposizione della persona offesa.

Ha ricorso la persona offesa, a mezzo del difensore, per violazione di legge, deducendo che, nell’opposizione all’archiviazione, erano state fatte specifiche richieste di indagine (acquisizione di documentazione e di informazioni da parte di persone compiutamente individuate), che avrebbero dovuto orientare diversamente il giudicante. Questo fatto avrebbe dovuto imporre al Giudice delle indagini preliminari di provvedere sulla richiesta del Pubblico Ministero all’esito dello svolgimento dell’udienza camerate, da fissare all’uopo.

La doglianza viene ritenuta fondata dalla Suprema Corte.

Secondo gli Ermellini, l’art. 410 c.p.p. configura un sistema di equilibrio tra il principio di obbligatorietà dell’azione penale e quello di economia processuale, tendente sia ad impedire inerzie e lacune investigative del pubblico ministero, sia indagini meramente pretestuose o dilatorie, offrendosi al giudice, in tale evenienza, lo strumento dell’archiviazione de plano (cfr. Corte cost., 11 aprile 1997 n. 95).

Quando il GIP può disporre l’archiviazione de plano.

Per l’effetto – proseguono in giudici di Piazza Cavour – dalla disciplina positiva deriva che, qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè:

  • l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e
  • l’infondatezza della notizia di reato.

Al di fuori di tali ipotesi – conclude la Corte  di legittimità – in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza del quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per Cassazione.

Il GIP non può effettuare valutazioni anticipate di merito.

Ai fini della corretta applicazione della richiamata disposizione – evidenziano i giudici di legittimità – è stato ritenuto (v. Cass., Sez. un., 14 febbraio 1996, Testa), che ai fini dell’apprezzamento sull’ammissibilità dell’opposizione il giudice deve tenere conto della pertinenza (cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e della rilevanza degli elementi di indagine proposti (cioè l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari) senza però poter effettuare valutazioni anticipate di merito ovvero prognosi di fondatezza o meno di tali elementi di indagine. Cosicché eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito della “investigazione suppletiva” e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa.

Da qui l’accoglimento del ricorso posto che, nella specie, il giudice ha disposto l’archiviazione senza nemmeno prendere in considerazione le ragioni dell’opposizione, comportandosi come se un’opposizione non fosse mai stata presentata.

Una breve riflessione

La sentenza in rassegna cerca di tracciare dei confini sui limiti che incontra il Gip nell’archiviare de plano un procedimento a fronte di una opposizione alla richiesta di archiviazione.

Quanto enucleato, sul punto, dai giudici di legittimità offre interessanti spunti di riflessione soprattutto nella misura in cui viene evidenziato che al Gip è preclusa la valutazione anticipata di merito ovvero la prognosi di fondatezza o meno degli elementi di indagine prospettati dalla persona offesa, dovendosi, viceversa, il vaglio arrestarsi alla valutazione della “pertinenza” (della opposizione) e della “rilevanza” (dei temi di indagine prospettati).

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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