Vizio di violazione di norme di diritto e vizio di motivazione in sede di legittimità

Download PDF

Il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Lo ha ribadito la Corte Suprema di Cassazione – sezione lavoro – con sentenza n. 15321 del 25 luglio 2016

Il caso 

Il confine tra vizio di violazione di norme di diritto e vizio di motivazione in sede di legittimità

Il confine tra vizio di violazione di norme di diritto e vizio di motivazione in sede di legittimità

Con sentenza del 2 luglio 2013, la Corte di Appello confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del trasferimento adottato da una società nei confronti di un lavoratore, motivato da ragioni organizzative connesse alla guida di un camion ribaltabile.

Osserva la Corte territoriale che l’allontanamento del lavoratore “da Cagliari è del tutto illogico in quanto comporta la necessità di assunzione di altro personale per lo svolgimento delle sue prevalenti mansioni che non possono essere distribuite tra gli altri autisti stante il costante aumento del traffico dei containers, con ricorso anche alle prestazioni di lavoratori forniti dalla Compagnia Portuale”; si aggiunge che non è “giustificabile, sotto il profilo della ragionevolezza, la decisione di trasferire un autista a Genova con la necessità di assumere un altro al suo posto a Cagliari anziché assumere direttamente un nuovo autista a Genova”. Per la cassazione di tale sentenza la società proponeva ricorso affidato a tre motivi.

I motivi di ricorso

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2103 c.c., anche alla luce dell’art. 41 Cost.. Si deduce che, nonostante fosse stata accertata dai giudici del merito l’esigenza della società di trasferire l’autotreno ribaltabile da Cagliari a Genova, la Corte territoriale aveva poi giudicato “illogica” ed “irragionevole” la decisione di trasferire il lavoratore “su circostanze fattuali errate e/o comunque totalmente travisate afferenti al merito delle scelte organizzative” compiute dall’imprenditore, non sindacabili.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: secondo parte ricorrente non corrisponderebbe al vero che il lavoratore era addetto in prevalenza alle operazioni di carico e scarico e non ad attività esclusiva di guida, avendo la Corte “omesso di valutare quanto chiarito dai testi”; parimenti l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “il ricorrente non era adibito alla guida del camion” renderebbe evidente che “la Corte di Appello ha totalmente omesso di esaminare le risultanze istruttorie che evidenziano contrario”; infine non sarebbe vero che il trasferimento del lavoratore era stato causato dal fatto che questi si rifiutava di svolgere il lavoro notturno. Inoltre la Corte sarda avrebbe omesso di considerare che contestualmente al trasferimento la società non avrebbe assunto nessuno presso la sede di Cagliari e che le prevalenti mansioni del lavoratore erano quelle di autotrasporto su strada e non di carico/scarico dalle navi.

Con il terzo motivo si deduce l’ammissibilità del ricorso per cassazione anche ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., nonostante la formulazione dell’art. 348 ter, co. 4, c.p.c., in quanto la Corte di Appello, seppur confermando la pronuncia di primo grado, sarebbe pervenuta a tale errata decisione omettendo di valutare i fatti di causa rilevanti e ciò in maniera diversa o comunque incompleta rispetto a quanto già fatto dal Tribunale.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso ritenendo i relativi motivi infondati.

Partendo proprio dall’ultimo mezzo di gravame, chiariscono gli Ermellini che l’art. 348 ter u.c. c.p.c. si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal 7 settembre 2012, mentre nella specie il ricorso in appello è stato proposto in data 12 giugno 2012, per cui non opera la disposizione citata. Tuttavia – proseguono i giudici di piazza Cavour -, poiché la sentenza della Corte territoriale risulta depositata in data 2 luglio 2013, si applica il punto n. 5) dell’art. 360, co. 1, c.p.c., nella versione di testo introdotta dall’art. 54, co. 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni in l. n. 134 del 2012, la quale consente il ricorso per cassazione solo per “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

I principi espressi dalle sezioni unite sull’articolo 360 co. 1 punto n°5) c.p.c.

Le Sezioni unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 8054 del 2014) hanno espresso su tale norma i seguenti principi di diritto:

  • a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”;
  • b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
  • c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie;
  • d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

Per i giudici di legittimità, poi, il secondo motivo, con cui espressamente si invoca la violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., risulta sicuramente inadeguato rispetto all’osservanza di tali enunciati, peraltro individuando un insieme di fatti tutti ritenuti decisivi che invece, anche per la loro pluralità, non sono affatto idonei a garantire che, ove adeguatamente valutati secondo le aspettative di parte ricorrente, avrebbero determinato, certamente e non solo probabilmente, un esito del giudizio diverso. Parimenti inadeguato a determinare la cassazione della sentenza impugnata il primo motivo di ricorso che, sebbene denunci formalmente la violazione e falsa applicazione di disposizioni di legge sostanziale e processuale, oltre che della Costituzione, nella sostanza lamenta che la Corte territoriale si sarebbe fondata “su circostanze fattuali errate e/o comunque totalmente travisate afferenti al merito delle scelte organizzative”.

Il vizio di violazione di norme di diritto ed il vizio di motivazione.

Orbene, chiariscono i giudici della Suprema Corte che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – proseguono i giudici di piazza Cavour – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 26.3.2010 n. 7394 e negli stessi termini Cass. 10.7.2015 n. 14468).

All’evidenza dunque –concludono gli Ermellini – si tratta di censure tutte di merito che attingono alla ricostruzione della vicenda storica quale effettuata dalla Corte di Appello ed alla valutazione del materiale probatorio operata dalla medesima, traducendosi nella sostanza in un diverso convincimento rispetto a quello espresso dai giudici del merito, trascurandosi che, ove il ricorrente denunci per cassazione l’insufficiente giustificazione logica dell’apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove, non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile o probabile corrispondenza alla realtà fattuale, poiché è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile (da ultimo: Cass. n. 25927 del 2015). Da qui il rigetto del ricorso.

Una breve riflessione

Sentenza interessante, quella in rassegna, non tanto per il richiamo ai noti principi di SS.UU. 8054 del 2014, quanto per la puntualizzazione della differenza tra vizio di violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, denunciabili in sede di legittimità.

Ed in effetti, il confine tra i due richiamati (e ben diversi) vizi è netto da un punto di vista teorico ed anche da un punto di vista pratico.

Da un punto di vista teorico la differenza è chiara, traducendosi il primo vizio in una mera violazione della interpretazione della fattispecie astratta del tutto sganciata dai fatti di causa; laddove, viceversa, il secondo vizio è legato in simbiosi con la ricostruzione fattuale.

Dal punto di vista pratico, poi, la differenza ha importanti risvolti atteso che la denuncia del vizio di motivazione soggiace alle limitazioni connesse alla nuova portata dell’articolo 360 comma 1° punto 5) come delineata dalla sentenza della Suprema Corte a sezioni unite sopra richiamata.

In definitiva, come ha chiarito la stessa Suprema Corte, “il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura (vizio di motivazione), e non anche la prima (vizio di violazione di norme di diritto), è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

Download PDF