Documentazione bancaria: diritto al rilascio senza limiti anche in corso di giudizio

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Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del vigente testo unico bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo.

Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione – sezione prima civile – con sentenza n. 11554 del giorno 11 maggio 2017

Documentazione bancaria: diritto al rilascio senza limiti anche in corso di giudizio

Documentazione bancaria: diritto al rilascio senza limiti anche in corso di giudizio

Il caso 

La sentenza affronta, per ciò che attiene l’art. 119 T.U.B., se è vero che il correntista possa richiedere alla banca ai sensi della citata norma i documenti, in qualunque momento, peraltro, magari anche in corso di causa con missiva stragiudiziale; e se è altrettanto vero che tale richiesta sia implicita in una domanda giudiziale in cui il correntista richiede giudizialmente tali documenti, se del caso anche con richiesta rivolta al giudice che a tanto provveda coattivamente ai sensi dell’art. 210 e 212 cod. proc. civ., ove la banca convenuta non vi ottemperi volontariamente.

La superiore questione viene affrontata nel secondo motivo di ricorso che, per quanto di ragione, viene ritenuto fondato e come tale accolto.

In buona sostanza, il ricorrente ha censurato la decisione della Corte di Appello che ha negato ingresso all’ordine di esibizione a suo tempo richiesto dallo stesso (ricorrente). Negazione a sua volta motivata sulla base di un rilievo articolato: da una parte, che la richiesta di esibizione documentale può essere accolta solo quando il richiedente non disponga di altre vie di accesso ai documenti; dall’altra, che nella specie, invece, la documentazione ritenuta rilevante si mostrava disponibile alla parte.

Più in particolare, la Corte territoriale ha rilevato che «ai fini della prova delle proprie spettanze la (correntista Omissis) si è limitata, sia in prime cure che in questa sede, a richiedere che venisse ordinato a (Banca Omissis), ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ., l’esibizione degli estratti conto relativi ai suoi rapporti bancari di c/c e di conto anticipi»; e inoltre che, «se (correntista Omissis) si fosse realmente trovata nell’oggettiva difficoltà di reperire tutti gli estratti conto in questione …, essi erano comunque nella sua disponibilità, stante il suo diritto a richiederne copia alla Banca ai sensi dell’art. 119 T.U.B. …, diritto che l’appellante non risulta avere inutilmente esercitato prima della proposizione del giudizio».

La posizione della Corte di appello.

La Corte territoriale ha assunto, da un lato, che la facoltà di richiesta di produzione documentale – che la norma dell’art. 119 assegna al correntista – può essere utilmente esercitata da questi solo prima che il giudizio, interessato dalla documentazione bancaria relativa, venga promosso e instaurato; dall’altro, e comunque, che una richiesta giudiziale di esibizione documentale, seppur proveniente dal correntista, non viene a integrare gli estremi di una richiesta di documentazione promossa ex art. 119 TUB.

L’art. 119 TUB

Per gli Ermellini, nell’assegnare al «cliente, colui che gli succede a qualsiasi titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni» la facoltà di ottenere opportuna documentazione dei propri rapporti bancari, la norma del comma 4 dell’art. 119 TUB non contempla, o dispone, nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra correntista e istituto di credito. D’altra parte – sempre secondo i giudici della Cassazione -, non risulta ipotizzabile ragione che, per un verso o per altro, possa giustificare, o anche solo comportare, un simile risultato. In particolare, la richiamata disposizione dell’art. 119 viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza – quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente («trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti», secondo la formale intitolazione del titolo VI di tale legge) – riconosca ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari.

Il diritto di accesso alla documentazione bancaria non soffre restrizioni.

Per i giudici di piazza Cavour, con tale norma la legge dà vita a una facoltà che non è soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell’art. 119). E con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all’intermediario, per l’appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico. Un dovere di protezione idoneo a durare, d’altro canto, pure oltre l’intera durata del rapporto, nei limite dei dieci anni a seguire dal compimento delle operazioni interessate.

Pertanto, secondo i giudici della Cassazione, appare chiaro come non possa risultare corretta una soluzione – qual è quella adottata dalla Corte bolognese – che limiti l’esercizio di questo potere alla fase anteriore all’avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca presso la quale è stato intrattenuto il conto. Ché una simile ricostruzione non risulta solo in netto contrasto con il tenore del testo di legge, che peraltro si manifesta inequivoco.

La ricostruzione della Corte territoriale tende, in realtà, a trasformare uno strumento di protezione del cliente – quale si è visto essere quello in esame – in uno strumento di penalizzazione del medesimo: in via indebita facendo transitare la richiesta di documentazione del cliente dalla figura della libera facoltà a quella, decisamente diversa, del vincolo dell’onere.

D’altra parte – proseguono i giudici della Cassazione – neppure è da ritenere che l’esercizio del potere in questione sia in qualche modo subordinato al rispetto di determinare formalità espressive o di date vesti documentali; né, tantomeno, che la formulazione della richiesta, quale atto di effettivo esercizio di tale facoltà, debba rimanere affare riservato delle parti del relativo contratto o, comunque, essere non conoscibile dal giudice o non transitabile per lo stesso. Ché simili eventualità si tradurrebbero, in ogni caso, in appesantimenti dell’esercizio del potere del cliente: appesantimenti e intralci non previsti dalla legge e frontalmente contrari, altresì, alla funzione propria dell’istituto. Il tutto, in ogni caso, nell’immanente limite di utilità, per il caso di esercizio in via giudiziale della facoltà di cui all’art. 119, che la richiesta si mantenga entro i confini della fase istruttoria del processo cui accede.

In conclusione, viene accolto il secondo motivo di ricorso con conseguente cassazione della sentenza resa dalla Corte di Appello e relativo rinvio sempre alla medesima Corte di Appello in diversa composizione la quale, così investita, si atterrà al seguente

Principio di diritto

«Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del vigente testo unico bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo».

Una breve riflessione

La sentenza in rassegna è di notevole interesse perché afferma un principio molto chiaro in una materia in cui è ricorrente l’opposto orientamento “criticato” dalla Suprema Corte.

Interessante non solo il riferimento alla assenza di limiti temporali, ma soprattutto che il diritto possa essere esercitato “a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo”.

Si consideri, comunque, che nel caso di specie, come risulta dal testo integrale della sentenza, il correntista aveva già prodotto agli atti del giudizio tutta la documentazione in suo possesso e, probabilmente, avrà prodotto anche le richieste avanzate all’Istituto di Credito rimaste, all’evidenza, parzialmente inevase.

In ogni caso, la sentenza afferma un principio molto interessante a tutela del correntista.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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