Danno da morte jure hereditatis

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Qualora intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile sia un danno biologico risarcibile, trasmissibile agli eredi, che un danno c.d. catastrofale (o morale), anch’esso trasmissibile agli eredi.

 Lo ha stabilito la Corte di Cassazione civile sez. III – con sentenza 20 febbraio 2015 n. 3374

 Il danno biologico da morte 

 Ha precisato la Corte in sentenza che il danno biologico da morte è da liquidarsi “in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato”, e l’ammontare del danno biologico terminale, pur commisurato soltanto all’inabilità temporanea, dovrà tenere conto, nell’adeguare l’ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23053; Cass., 23 febbraio 2004, n. 3549 Cass. n. 28423/08, n. 458/09))

danno da morte jure  hereditatis

danno da morte jure hereditatis

 Il danno morale soggettivo da morte (o danno catastrofale). 

Anche il danno morale, sofferto dalla vittima, entra nel patrimonio della stessa, quindi è trasmissibile iure hereditatis. Tale danno viene etichettato dalla elaborazione giurisprudenziale sotto la voce di danno catastrofale.

Si tratta in particolare di “danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l’evento che le ha provocate e la morte, assiste alla perdita della propria vita” (cfr. Cass. n. 8360/10, n. 19133/11).

Dunque il danno catastrofale è pur sempre riconducibile alla più generale categoria del danno non patrimoniale, come risultante dalla ricostruzione operata dalla celebre sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 26972/08.

Quando il lasso di tempo può definirsi apprezzabile al punto da far sorgere negli eredi il diritto di “ereditare” il danno biologico ed il danno catastrofale.

La giurisprudenza di legittimità distingue il caso in cui la morte segua immediatamente o quasi alle lesioni da quello in cui tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo; nel primo caso esclude la configurabilità del danno biologico in quanto la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, incidendo sul diverso bene giuridico della vita (da ultimo Cass. 13.1.2006, n. 517); la ammette, viceversa, nel secondo caso, essendovi un’effettiva compromissione dell’integrità psico – fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, e ne riconosce la trasmissibilità agli eredi (ex plurimis Cass. 21.7.2004, n. 13585; Cass. 21.2.2004, n. 3549). Precisa la Corte che “non risulta stabilito in linea generale quale durata debba avere la sopravvivenza perchè possa essere ritenuta apprezzabile ai fini del risarcimento del danno biologico. (Cass. Sentenza n. 870 del 2008), ma è del tutto evidente che non può escludersi in via di principio che sia apprezzabile una sopravvivenza che si protrae per 16 ore”, come avvenuto nel caso in esame oggetto della sentenza in commento.

Il danno catastrofale (o danno morale soggettivo) presuppone però, oltre il dato temporale, anche che la vittima sia rimasta cosciente.

 Nel caso in esame, la Corte di merito ha rigettato la domanda di danno morale soggettivo della vittima sul rilievo che il danneggiato aveva già perso conoscenza fin dal primo urto ed era giunto in ospedale in stato di coma profondo e pertanto egli non era in grado di percepire l’approssimarsi della morte.

 Secondo la Corte di legittimità, la statuizione del giudice di appello sul punto è conforme alla legge in quanto “la persona che, dopo essere stata ferita, perda la vita a causa delle lesioni, può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistito nella sofferenza morale provata tra l’infortunio e la morte solo se, in tale periodo di tempo, sia rimasta lucida e cosciente. Pertanto, ove la morte segua di poche ora il verificarsi del sinistro, senza che la vittima sia stata cosciente in tale intervallo di tempo, ai congiunti non spetta il risarcimento del danno morale “iure hereditatis”. Cass., Sentenza n. 2564 del 22/02/2012 In caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale “jure haereditatis”, a condizione però che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del danno morale quando all’evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso Cass. n. 28423 del 28/11/2008”.

 avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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