Corte Suprema di Cassazione – sezioni unite civili – ordinanza n. 22094 del 29 ottobre 2015

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Ritenuto che, con ricorso del 14 marzo 2014, illustrato con memoria, la s.r.l. (Omissis), titolare della Casa di cura (Omissis) di Lecce, ha proposto istanza di regolamento di giurisdizione, nei confronti della Azienda Sanitaria Locale di Lecce;

che tale istanza di regolamento di giurisdizione è proposta in riferimento al giudizio, promosso dalla s.r.l. (Omissis) nei confronti della A.S.L. di Lecce con ricorso per decreto ingiuntivo del 12 gennaio 2012 accolto dal Tribunale di Lecce con decreto del 13 gennaio 2012 – con il quale è stato ingiunto alla A.S.L. di Lecce di pagare alla ricorrente la somma di € 82.723,16, oltre interessi e spese -, notificato il 31 gennaio 2012 ed opposto dalla predetta Azienda sanitaria con citazione del 9 marzo 2012, opposizione pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Lecce (r.g. n. ____ del 2012);

che, con il predetto ricorso monitorio, la s.r.l. (Omissis) ha chiesto al Giudice adito di ingiungere alla A.S.L. di Lecce il pagamento della somma di € 82.723,16, oltre interessi e spese, mentre la A.S.L. di Lecce, nell’opporsi al decreto, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito a conoscere la controversia, richiamando a supporto, tra l’altro, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 7861 del 2001;

che l’odierna ricorrente s.r.l. (Omissis) riferisce che:

a) essa è titolare della Casa di cura (Omissis) di Lecce, che opera nel territorio di competenza della A.S.L. di Lecce ed è istituzionalmente accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 8-quater del d. Igs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad erogare prestazioni sanitarie di ricovero ospedaliero nella branca della ortopedia e della traumatologia in forza – per l’anno 2011 – di contratto del 30 giugno 2011 (Contratto per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni di ricovero), con esclusione delle prestazioni in regime di “emergenza-urgenza”;

b) nonostante tale esclusione, nel corso dell’anno 2011, essa ha – di fatto – erogato prestazioni nella branca della ortopedia e della traumatologia nel circuito dell’emergenza-urgenza in favore di pazienti gravemente traumatizzati, inviati presso la struttura privata dal servizio “118” della A.S.L. di Lecce e dal presidio ospedaliero (Omissis) di Lecce in assenza di disponibilità di posti letto presso la struttura pubblica, prestazioni relativamente alle quali ha chiesto ed ottenuto il predetto decreto ingiuntivo opposto;

che, tanto riferito, la ricorrente s.r.l. (Omissis), chiede che la Corte di cassazione, a sezioni unite, voglia «dichiarare che nella controversia [….] la giurisdizione appartiene allo stesso Tribunale civile di Lecce [….]»;

che, al riguardo, la ricorrente sostiene che, nella specie, «[….] la controversia posta all’esame del Tribunale, diversamente da quanto sostenuto dall’opponente, non attiene al potere autoritativo della Pubblica Amministrazione, non riguarda la verifica dell’esercizio di siffatto potere, né coinvolge il rapporto concessorio, ma concerne unicamente il diritto soggettivo di (ricorrente Omissis) ad ottenere il pagamento del corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese al di fuori degli obblighi contrattuali sottoscritti [….]» (cfr. Ricorso, pag 7);

che resiste, con controricorso, l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce la quale, nel chiedere che le sezioni unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del Giudice amministrativo a conoscere la controversia de qua, sostiene: in punto di fatto, che le prestazioni per le quali la ricorrente ha chiesto il corrispettivo sono erogate non in regime di “emergenza-urgenza” – contrattualmente escluse -, bensì in un momento successivo agli interventi d’urgenza operati nella e dalla struttura pubblica (nell’ambito dell’attività di pronto soccorso), e sono pagate previa fatturazione e comunque nel rispetto del limite del budget annuale assegnato per contratto alla struttura privata accreditata che, perciò, può rifiutare in limine il ricovero in caso di probabile incapienza del budget assegnato; in punto di diritto, che la fonte della disciplina dei rapporti tra essa e la Casa di cura (Omissis) di Lecce è da ricercarsi esclusivamente nel contratto annuale di cui all’art. 8-quinquies del citato d. Igs. n. 502 del 1992 e all’art. 17 della legge della Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), con la conseguenza che la richiesta di pagamento dei corrispettivi per dette prestazioni implica un’attività valutativa della Azienda Sanitaria Locale di Lecce circa la loro qualificazione alla luce degli accordi contrattuali che accedono alla concessione;

che il Procuratore generale ha concluso, chiedendo che le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.

Considerato che deve dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere la controversia, promossa dalla s.r.l. (Omissis), contro l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce con ricorso monitorio del 12 gennaio 2012, accolto dal Tribunale di Lecce con decreto del 13 gennaio 2012 – con il quale è stato ingiunto alla A.S.L. di Lecce di pagare alla ricorrente la somma di € 82.723,16, oltre interessi e spese -, notificato il 31 gennaio 2012 ed opposto dalla predetta Azienda sanitaria con citazione del 9 marzo 2012, opposizione pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Lecce (r.g. n. ____ del 2012);

che, come costantemente affermato da queste Sezioni Unite, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, con la specificazione che, ai fini del riparto della giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il petitum sostanziale, da individuare non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della  situazione giuridica dedotta in giudizio in relazione ai fatti allegati (cfr., ex plurimis e fra le ultime, la sentenza n. 6916 del 2015 ed ivi gli ulteriori conformi precedenti);

che, inoltre, da queste stesse Sezioni Unite è stato costantemente affermato il principio, secondo cui sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie, quale quella di specie, concernenti «indennità, canoni o altri corrispettivi», nelle quali sia contestata l’applicazione della cosiddetta “regressione tariffaria” nei rapporti, qualificabili come concessione di pubblico servizio, tra le AUSL e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, laddove la controversia abbia ad oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della P.A., posto che, nell’attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuata nell’ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 2294 del 2014, la sentenza n. 10149 del 2012, le ordinanze nn. 1772 e 1773 del 2011);

che, nella specie – come emerge in modo molto chiaro dagli atti di causa e dalla domanda formulata con la promozione della controversia in questione -, la Società opposta nel giudizio a quo chiede esclusivamente il corrispettivo di prestazioni che si assumono rese in esecuzione del «Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni di ricovero da parte di strutture della ospedalità privata operanti in regime di accreditamento provvisorio/istituzionale per l’anno 2011», pacificamente stipulato dalle parti in data 3 giugno 2011 ai sensi dell’art. 8-quinquies del d. Igs. 30 , dicembre 1992, n. 502;

che, pertanto, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere la controversia de qua;

che il Tribunale ordinario di Lecce, dinanzi al quale le parti sono rimesse, provvederà anche a regolare le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale ordinario di Lecce, che provvederà anche al regolamento delle spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 7 luglio 2015

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