Corte Suprema di Cassazione – sezione prima civile – sentenza n. 20304 del 9 ottobre 2015

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RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 27.5.2010, (attore Omissis) conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Agropoli, (gestore telefonico Omissis), chiedendone la condanna al pagamento degli indennizzi per la mancata definizione del reclamo proposto secondo le condizioni generali di abbonamento, nonché ai risarcimento dei danni, per l’omesso inserimento del proprio nominativo negli elenchi telefonici per gli anni 2009 e 2010.

1.1. Il Giudice di pace adito, con sentenza n. 102/2011, depositata il 29.1.2011, rigettava l’eccezione di incompetenza per materia e per territorio proposta dalla convenuta, accogliendo nel merito la domanda proposta dal (attore Omissis).

Avverso tale decisione proponeva appello il (gestore telefonico Omissis), che veniva accolto dal Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza n. 162/2012, depositata il 23.2.2012.

2.1. Con tale pronuncia il giudice di secondo grado dichiarava l’incompetenza per materia e per territorio del Giudice di pace di Agropoli, affermando la competenza del Tribunale di Milano, ossia del luogo di residenza del titolare del trattamento (Milano), ai sensi dell’art. 152 del d.lgs. n. 196 dei 2003.

Per la cassazione della sentenza n. 162/2012 ha, quindi, proposto ricorso (attore Omissis) nei confronti di (gestore telefonico Omissis), affidato ad un unico motivo. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via pregiudiziale, rileva la Corte che la sentenza di appello n. 162/2012 dei Tribunale di Vallo della Lucania, oggetto di ricorso per cassazione, si è pronunciata esclusivamente sulla competenza per materia e per territorio a decidere la presente controversia, individuando l’ufficio giudiziario competente, ai sensi dell’art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003, nel Tribunale di Milano.

1.1. Orbene, va osservato, al riguardo, che la sentenza del Tribunale che decida, in sede d’appello, esclusivamente in ordine alla competenza del Giudice di pace deve essere impugnata esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., essendo irrilevante che avverso le decisioni del Giudice di pace, a norma dell’art. 46 c.p.c., non sia proponibile tale mezzo d’impugnazione. Ne consegue che il ricorso per cassazione, eventualmente proposto, è inammissibile (cfr. Cass. 22959/2010; Cass. 11300/2011).

1.2. E tuttavia, secondo il costante insegnamento di questa Corte, è fatta comunque salva la possibilità di conversione del ricorso per cassazione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall’art. 47, cc. 2, c.p.c., tenuto conto che tale mezzo va proposto nel termine di trenta giorni, che decorre dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione da parte della cancelleria della sentenza impugnata (Cass. 18170/2004; Cass. 3077/2006; Cass. 9806/2009; Cass. 5598/2014; Cass. 9268/2015).

1.3. Nel caso di specie il termine suindicato risulta ampiamente rispettato, essendo stata la sentenza impugnata (che non risulta notificata o comunicata prima della sua impugnazione) depositata in data 23.2.2012, ed essendo stato il ricorso per cassazione avverso la medesima decisione notificato in data 9.3.2012. Il mezzo di impugnazione proposto va, pertanto, convertito in regolamento di competenza.

Premesso quanto precede, va rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, (attore Omissis) denuncia la violazione degli artt. 33, co. 2, lett. u) e 63 del d.lgs. n. 206 del 2005 e 152 del d.lgs. n. 196 del 2003.

2.1 Ad avviso del ricorrente, avrebbe errato il Tribunale di Vallo della Lucania nel dichiarare l’incompetenza per materia e per territorio del Giudice di pace di Agropoli, per essere competente a giudicare la presente controversia, ai sensi dell’art. 152 del cligs. n. 196 del 2003, il Tribunale di Milano. Deduce, invero, il (attore Omissis) di avere agito in giudizio per ottenere la condanna di (gestore telefonico Omissis) al pagamento degli indennizzi per la mancata definizione del reclamo proposto secondo le condizioni generali di abbonamento, nonché al risarcimento dei danni, per l’omesso inserimento del proprio nominativo negli elenchi telefonici per gli anni 2009 e 2010.

Dolendosi, dunque, il ricorrente di un inadempimento contrattuale di  (gestore telefonico Omissis), per violazione delle condizioni generali di abbonamento, il trattamento dei dati posto a fondamento della decisione impugnata, laddove ipotizzabile, sarebbe, comunque, avvenuto nell’ambito di un rapporto di consumo, per il quale deve farsi applicazione del foro dei consumatore, previsto dall’art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005.

2.2. Il ricorso del (attore Omissis), convertito in regolamento di competenza, è fondato e va accolto.

2.2.1. Il più recente orientamento di questa Corte – al quale si intende dare continuità – ha, invero, affermato che, quando la tutela contro il trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento venga invocata nell’ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto all’art. 33, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, il foro previsto da tale norma prevale su quello individuato dall’art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003. Ed invero, la sopravvenienza della prima disposizione ha derogato alla seconda con riguardo alle controversie sul trattamento dei dati personali, la cui titolarità origini – come nel caso concreto – da rapporti di consumo, in quanto tali soggetti alle disposizioni del cd. codice del consumo (cfr. Cass. 21814/2009; Cass. 5705/2014, con riferimento anche al foro previsto dall’art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150).

2.2.2. Ne discende che ha errato – nella specie – il giudice di appello, nell’affermare la competenza del Tribunale del luogo di residenza del titolare dei trattamento (Milano), ai sensi dell’art. 152 del d.lgs. n. 196/2003.

In accoglimento del regolamento di competenza, la pronuncia impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ai Tribunale di Vallo della Lucania, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione, convertito il ricorso per cassazione in regolamento necessario di competenza, lo accoglie; cassa l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Vallo della Lucania in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24.9.2015.

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