Corte Suprema di Cassazione – sezione terza civile – ordinanza n. 9640 del 19 aprile 2018

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Ritenuto che:

1. (danneggiato Omissis) evocò in giudizio il Comune di (Omissis) chiedendo che, in qualità di custode di un parco locale, fosse condannato al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito di una caduta a terra verificatasi mentre praticava la corsa sportiva all’interno dell’area verde ed era inciampato su un irrigatore non funzionante, reso invisibile dall’erba. Il Tribunale respinse la domanda.
La Corte d’Appello di Perugia ha rigettato l’impugnazione.
2. Il ricorso all’odierno esame è affidato a due motivi.
Il Comune di (Omissis) si è difeso con controricorso e memorie ex art. 380-bis cpc.
Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte.
Il Collegio ha deliberato che la motivazione sia redatta in forma semplificata.

Considerato che

1. Con il primo motivo, il ricorrente deducendo, ex art. 360 n° 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 cpc e 2051 c.c, lamenta che la Corte perugina, mal interpretando le norme richiamate, aveva escluso la colpa dell’ente locale in totale assenza della prova del caso fortuito da ascrivere alla sua condotta: assume che attraverso le prove raccolte era stato dimostrato che l’irrigatore sul quale era inciampato non era visibile perché non in funzione, rimasto nascosto dall’erba malgrado fosse fuori della sua sede, non segnalato e, soprattutto, che non sussisteva alcun divieto di praticare la corsa sul prato.
2. Con il secondo motivo, ex art. 360 n° 5 cpc , si duole dell’omesso esame di fatti decisivi per l’affermazione della responsabilità del Comune, e cioè la destinazione del prato e la posizione dell’irrigatore, fuori dell’alloggiamento, nonché quella in cui egli si trovava al momento dell’incidente.
3. I motivi devono essere esaminati congiuntamente in quanto sono strettamente connessi.
4. Entrambe le censure sono fondate.
Deve premettersi che questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che l’art. 2051 onera il danneggiato di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo, idoneo ad escluderla; ed è stato altresì affermato, con gli orientamenti più recenti volti a ricostruire la fattispecie in esame, che “il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o ‘teatro’ della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell’evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente.”(cfr. Cass. 2478/2018; Cass. 2481/2018; Cass. 2480/2018; Cass. 2482/2018).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata, da un lato, ha dato incongruamente rilievo alla condotta del custode, per escluderne la colpa e la responsabilità (pag. 3 sentenza: “in un prato di un parco le attività che non si possono compiere sono molteplici e sarebbe assurdo onerare l’ente gestore di elencare ciò che non si può fare in un prato e ciò che non si deve”) e, d’altro canto, ha omesso di valutare un fatto decisivo e cioè la destinazione del prato, se non alla corsa, almeno ad essere calpestato; tale circostanza è, infatti, decisiva ai fini della possibilità di configurare o meno la condotta dell’attore quale causa autonoma ed adeguata dell’evento.
La sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione che, nel riesaminare la controversia, dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto: “l’art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima; il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode: quando è rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento e non occorre che essa sia eccezionale o imprevedibile; a tal fine, deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.”.
La Corte territoriale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame della controversia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile il 18.1.2018

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