Cartelle esattoriali equitalia a mezzo posta

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Cartelle esattoriali equitalia notificate a mezzo posta: procedura di riscossione nulla se il concessionario non prova di averle inserite nel plico.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione sezione tributaria con sentenza 11 febbraio 2015 n. 2625

cartelle esattoriali equitalia

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La Corte ha infatti precisato che “nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorchè risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima”.

Sul punto si era già espressa la Suprema Corte di Cassazione che con sentenza n. 18252 del 2013 proprio in tema di cartella di pagamento aveva precisato che qualora il contribuente assume che il plico raccomandato in busta chiusa con il quale gli sono state notificate alcune cartelle di pagamento conteneva soltanto il bollettino di versamento e non anche il corpo delle cartelle (con conseguente minorazione del diritto di difesa) è onere del mittente del plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto.

Ora, secondo la Suprema Corte detto principio non soffre eccezioni in considerazione della qualità soggettiva del mittente (concessionario per la riscossione tributi).

Anzi, secondo i giudici di Roma, anche tale soggetto, in virtù dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede col contribuente, deve fornire la prova del contenuto del plico spedito.

Per i superiori motivi, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata.

A parere di chi scrive, la sentenza in argomento appare coerente con i principi costituzionali e garante dei diritti del cittadino. A conti fatti, però, il concessionario risulta onerato di un peso eccessivo: potrebbe risultare davvero difficile riuscire a provare di avere inserito la cartella di pagamento, ovvero di averla inserita completa di tutte le pagine. Un problema, quello delle cartelle esattoriali equitalia (così come di ogni altro concessionario) che potrà essere superato solo con il compiuto avvio della notifica telematica a mezzo pec anche delle cartelle ovvero prevedendo che le cartelle vadano notificate esclusivamente a mani.

Per il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione sezione tributaria 11 febbraio 2015 n. 2625 clicca qui

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avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

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