Al via l’esonero contributivo per tre anni per le nuove assunzioni

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Lo ha stabilito la legge  23 dicembre 2014, n. 190 contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2015) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.300 del 29-12-2014.

In particolare il comma 118  dell’articolo 1 ha stabilito che “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai  datori di lavoro  privati,  con  esclusione  del  settore  agricolo,  e  con riferimento alle nuove assunzioni con contratto  di  lavoro  a  tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di  apprendistato e  dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal  1º  gennaio  2015  con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre  2015,  e’ riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di  trentasei  mesi,  ferma restando l’aliquota  di  computo  delle  prestazioni  pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi  previdenziali  a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei  premi  e  contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari  a 8.060 euro su base annua. L’esonero di cui al presente  comma  spetta ai datori di lavoro in presenza delle  nuove  assunzioni  di  cui  al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo  indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non  spetta  con  riferimento  a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia gia’ stato  usufruito  in  relazione  a  precedente assunzione a   tempo indeterminato. L’esonero di cui al presente comma non  e’  cumulabile con  altri  esoneri  o riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni  relative  a lavoratori  in  riferimento  ai quali  i  datori  di   lavoro,   ivi considerando societa’ controllate o collegate ai sensi  dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta  persona, allo stesso soggetto, hanno comunque gia’ in essere  un  contratto  a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data  di  entrata  in vigore della presente legge. L’INPS provvede, con le  risorse  umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a legislazione  vigente,  al monitoraggio  del  numero  di  contratti  incentivati  ai  sensi  del presente comma e  delle  conseguenti  minori  entrate  contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze”.

Il comma 119 del medesimo articolo 1 ha disciplinato le novità per il settore agricolo stabilendo che “per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 118 si applicano, nei limiti delle risorse indicate  al comma 120, con riferimento alle nuove  assunzioni  con  contratto  di lavoro  a  tempo indeterminato,  con  esclusione  dei  contratti  di apprendistato, decorrenti dal  1º  gennaio  2015  con riferimento  a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che  nell’anno 2014  siano  risultati  occupati  a  tempo indeterminato  e  relativamente  ai  lavoratori  occupati   a  tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi  nominativi  per  un numero di giornate  di  lavoro  non inferiore  a  250  giornate  con riferimento all’anno solare 2014”.

Avv. Filippo Pagano

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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