STOP ALLE TELECAMERE SU STRADA PUBBLICA

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Le telecamere su strada pubblica vanno rimosse.

telecamere su strada pubblica

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Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza 11 dicembre 2014, causa C-212/13

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia con la sentenza sopraindicata

Il caso.

Un cittadino aveva installato e utilizzato un sistema di telecamera situato sotto la cornice del tetto della casa della sua famiglia. Questa telecamera era fissa, senza possibilità di rotazione, e filmava l’ingresso di tale casa, la strada pubblica nonché l’ingresso della casa situata di fronte. Il sistema consentiva unicamente una registrazione video, che veniva immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua, ossia il disco duro. Una volta esaurita la sua capacità, questo dispositivo cancellava l’esistente registrazione con una nuova. Detto dispositivo di registrazione non comportava monitor, cosicché non era possibile visualizzare le immagini in tempo reale. Solo il titolare dell’impianto aveva accesso diretto al sistema e ai dati.

Tale cittadino era stato oggetto di aggressioni alla propria sfera privata e patrimoniale. Uno dei soggetti sospettati ha evidenziato la illegittimità del sistema di videosorveglianza.

Cosa si contesta al titolare della telecamera?

Si contesta che in qualità di responsabile del trattamento aveva raccolto, mediante un sistema di videocamera, dati personali di coloro che circolavano sulla strada o che entravano nella casa dall’altra parte della strada, e ciò senza il loro consenso;

– gli interessati non erano stati informati del trattamento di questi dati personali, della portata e degli obiettivi di tale trattamento, della persona che effettuava il trattamento e del modo in cui tale trattamento era compiuto, né delle persone che avrebbero potuto avere accesso ai dati in questione.

Cosa chiede il giudice nazionale alla Corte di Giustizia.

Il giudice del rinvio chiede di conoscere se l’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 95/46 debba essere interpretato nel senso che l’utilizzo di un sistema di videocamera, che porta a una registrazione video delle persone immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua quale un disco duro, installato da una persona fisica sulla sua abitazione familiare per proteggere i beni, la salute e la vita dei proprietari dell’abitazione, sistema che sorveglia parimenti lo spazio pubblico, costituisca un trattamento dei dati effettuato per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico, ai sensi di tale disposizione.

Il verdetto della Corte di Giustizia

“Conformemente ad una giurisprudenza consolidata, la tutela del diritto fondamentale alla vita privata, garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, impone che le deroghe alla tutela dei dati personali e le limitazioni di queste ultime devono avvenire nei limiti dello stretto necessario (v. sentenze IPI, C‑473/12, EU:C:2013:715, punto 39, nonché Digital Rights Ireland e a., C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238, punto 52).

Posto che le disposizioni della direttiva 95/46, in quanto disciplinano il trattamento di dati personali suscettibile di ledere le libertà fondamentali e, in particolare, il diritto alla vita privata, devono necessariamente essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali sanciti da detta Carta (v. sentenza Google Spain e Google, EU:C:2014:317, punto 68), la deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, di tale direttiva dev’essere interpretata in senso restrittivo.

Quest’interpretazione restrittiva trova il suo fondamento anche nel dettato stesso di tale disposizione, che sottrae all’applicazione della direttiva 95/46 il trattamento dei dati effettuato per l’esercizio di attività non semplicemente personali o domestiche, bensì «esclusivamente» personali o domestiche.

Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre constatare, come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 53 delle sue conclusioni, che un trattamento di dati personali rientra nella deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 95/46 unicamente quando è effettuato nella sfera esclusivamente personale o domestica della persona che procede a tale trattamento.

Pertanto, per quanto concerne le persone fisiche, la corrispondenza e la compilazione di elenchi di indirizzi costituiscono, alla luce del considerando 12 della direttiva 95/46, «attività a carattere esclusivamente personale o domestico» persino qualora, incidentalmente, esse riguardino o possano riguardare la vita privata di terzi.

Posto che una videosorveglianza quale quella in questione nel procedimento principale si estende, anche se solo parzialmente, allo spazio pubblico, e pertanto è diretta verso l’esterno della sfera privata della persona che procede al trattamento dei dati con tale modalità, essa non può essere considerata un’attività esclusivamente «personale o domestica» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 95/46.

Nel contempo, l’applicazione delle disposizioni di questa direttiva consente eventualmente di tener conto, conformemente in particolare agli articoli 7, lettera f), 11, paragrafo 2, nonché 13, paragrafo 1, lettere d) e g), di detta direttiva, degli interessi legittimi del responsabile del trattamento, consistenti segnatamente, come nel procedimento principale, nella tutela dei beni, della salute e della vita di detto responsabile nonché della sua famiglia.

Di conseguenza, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 95/46 dev’essere interpretato nel senso che l’utilizzo di un sistema di videocamera, che porta a una registrazione video delle persone immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua quale un disco duro, installato da una persona fisica sulla sua abitazione familiare per proteggere i beni, la salute e la vita dei proprietari dell’abitazione, sistema che sorveglia parimenti lo spazio pubblico, non costituisce un trattamento dei dati effettuato per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico, ai sensi di tale disposizione.

Il dispositivo della sentenza

L’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev’essere interpretato nel senso che l’utilizzo di un sistema di videocamera, che porta a una registrazione video delle persone immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua quale un disco duro, installato da una persona fisica sulla sua abitazione familiare per proteggere i beni, la salute e la vita dei proprietari dell’abitazione, sistema che sorveglia parimenti lo spazio pubblico, non costituisce un trattamento dei dati effettuato per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico, ai sensi di tale disposizione.

Qui il testo integrale della sentenza causa c-212 13

Avv. Filippo Pagano

managing partner at clouvell

 

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